Testo unicoCapo IIISez. 1

Art. 103

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 27).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-103

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Art. 103 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 27). | Portale Normativo