Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 108

Legge 15 giugno 1893, art. 27.

In vigore dal 24 mag 1974
IL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-108

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Art. 108 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 15 giugno 1893, art. 27. | Portale Normativo