Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 106

Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-106

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Art. 106 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658. | Portale Normativo