Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 107

Legge 14 aprile 1864, art. 25; legge 15 giugno 1893, art. 26.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-107

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Art. 107 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 14 aprile 1864, art. 25; legge 15 giugno 1893, art. 26. | Portale Normativo