Testo unicoCapo IIISez. 1

Art. 100

Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 23).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-100

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Art. 100 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 23). | Portale Normativo