Statuto

Art. 9

In vigore dal 2 lug 1892
Vengono eletti a soci onorari dall'assemblea, sopra proposta della presidenza od anche dei singoli soci, coloro che in Italia, o fuori d'Italia, hanno già contribuito o possono contribuire all'onore e vantaggio della deputazione. Intervenendo all'assemblea i soci onorari hanno diritto di parola e di voto. Il presidente scelto fra gli onorari, durante il suo ufficio, godrà di tutti i diritti spettanti ai soci effettivi. Il numero dei soci onorari non è limitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-9

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Art. 9 Che approva lo statuto della societa' deputazione veneta di storia | Portale Normativo