Statuto
Art. 9
9 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Vengono eletti a soci onorari dall'assemblea, sopra proposta della presidenza od anche dei singoli soci, coloro che in Italia, o fuori d'Italia, hanno già contribuito o possono contribuire all'onore e vantaggio della deputazione. Intervenendo all'assemblea i soci onorari hanno diritto di parola e di voto. Il presidente scelto fra gli onorari, durante il suo ufficio, godrà di tutti i diritti spettanti ai soci effettivi.
Il numero dei soci onorari non è limitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-9