Statuto
Art. 8
In vigore dal 2 lug 1892
I soci effettivi sono in dovere di promuovere l'incremento della deputazione, cogli scritti o coll'opera, particolarmente poi eseguendo le commissioni, di cui fossero incaricati dalla presidenza o dall'assemblea.
Qualora senza motivo giustificato, e non ostante un avvertimento della presidenza, trascurino per due anni continui d'adempiere i loro obblighi, si hanno come rinuncianti, e il loro nome è cancellato dall'albo della deputazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-8