Statuto

Art. 7

In vigore dal 2 lug 1892
I soci effettivi hanno voto deliberativo nell'assemblea, e fra loro sono scelte le cariche. Essi hanno diritto ad un esemplare delle opere pubblicate direttamente dalla deputazione, incominciando dai volumi che sono in corso di stampa al momento della loro elezione. Nei casi di vacanza, hanno facoltà di proporre, con lettera diretta alla presidenza e motivata, le persone che stimano meritevoli per la elezione a soci effettivi o corrispondenti: ma la proposta dovrà precedere almeno di un mesedunanza za dell'assemblea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-7

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