Statuto
Art. 6
In vigore dal 3 ago 1922
Il socio effettivo, che trasferisce la propria residenza fuori del Veneto, passa pel fatto medesimo nella classe dei soci onorari: riprendendo, poi, la sua residenza nelle provincie venete, rientrerà, ove ne faccia domanda, nel numero dei soci effettivi tosto che accada una vacanza.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 27 giugno 1922, n. 942 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono modificati gli articoli 1, 5, 6, 10 e 12 dello statuto della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria, con sede in Venezia, approvato con R. decreto 5 maggio 1892, n. CCCXLV (parte supplementare), modificato dai RR. decreti 20 febbraio 1908, n. CXIV (parte supplementare) e 11 agosto 1921, n. 1280)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-6