Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 26 mar 1891
Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dè bilanci e le risultanze dè conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a senso degli di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-27