Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 24

In vigore dal 26 mar 1891
Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo del regolamento amministrativo.
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