Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 26 mar 1891
Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.
Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le obiezioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.
Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.
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