Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 26 mar 1891
Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-18