Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 26 mar 1891
Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.
L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-26