Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 26
185 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.
L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-26