Art. 26
Regolamento di contabilitàTitolo III

Art. 26

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In vigore dal 26 mar 1891
Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare. L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.
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