Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 26 mar 1891
Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziati, debbono essere comprese nelle partite di giro.
La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla Giunta provinciale amministrativa, e per le istituzioni che interessano più di una Provincia, dal Ministero dell'Interno, secondo la misura del rispettivo interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-28