Statuto›Capo V
Art. 72
In vigore dal 19 set 1890
Quando il fondo di riserva avrà raggiuto i 2/10 dei depositi in tal caso saranno sempre destinati i 6/10 degli utili ad aumento del fondo di riserva e la differenza servirà ad accrescere il fondo straordinario per perdite eventuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-72