StatutoCapo IV

Art. 67

In vigore dal 19 set 1890
Esse hanno un direttore proprio retribuito ed una commissione amministrativa scelta ogni anno dal consiglio di amministrazione. Sono rette con apposito regolamento approvato dal consiglio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-67

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