Statuto›Capo III
Art. 65
In vigore dal 19 set 1890
In assenza del direttore il consiglio può scegliere un suo componente a farne le veci, ovvero può affidarne l'incarico ad un impiegato il quale interverrà nel comitato di sconto, ma senza voto consultivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-65