Statuto›Capo III
Art. 61
In vigore dal 19 set 1890
Il direttore insieme col presidente rappresenta l'istituto tanto in giudizio che verso i terzi, firma col presidente o con chi ne fa le veci le situazioni ed i bilanci, firma col presidente ed il cassiere i libretti di deposito ed i buoni-cassa. Firma col cassiere le ricevute per deposito di titoli ed i prelevamenti in conto corrente presso altri istituti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-61