Statuto›Capo III
Art. 57
In vigore dal 19 set 1890
Il consigliere di turno avrà le seguenti attribuzioni:
a) terrà una delle chiavi del tesoro, le altre essendo divise tra il direttore ed il cassiere;
b) avrà facoltà di procedere a visite di cassa e farà col direttore e col cassiere le immissioni e le estrazioni del tesoro firmando i relativi verbali;
c) firmerà col direttore le girate degli effetti non che quella parte della corrispondenza che impegni la responsabilità dell'istituto e mercè la quale si rimettano valori effetti o somme o se ne accusa ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-57