Statuto›Capo III
Art. 62
In vigore dal 19 set 1890
Il direttore firma da solo le ricevute per ritiro di somme o titoli presso pubbliche amministrazioni, come l'intendenza di finanza, la tesoreria provinciale e simili, le ricevute postali le quietanze delle cambiali e quella parte dell'ordinaria corrispondenza relativa al semplice disbrigo degli affari e che non implica responsabilità economica o rappresentanza giuridica.
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