StatutoCapo V

Art. 71

In vigore dal 19 set 1890
Gli utili che deriveranno annualmente dalla gestione della cassa detratti gl'interessi passivi, le spese di amministrazione, gli stipendi agli impiegati da determinarsi con apposito regolamento, le tasse, l'assegnazione alla cassa pensioni giusto il regolamento che delibererà il consiglio di amministrazione, saranno così ripartiti: L. 12,000 all'orfanotrofio ed il resto nel modo seguente: 8/10 ad aumento del fondo di riserva; 1/10 per costituire un fondo straordinario per perdite eventuali; 1/10 per incoraggiare istituzioni ed opere intese allo sviluppo delle arti utili, dei mestieri e delle industrie della città non meno che a praticare la beneficenza quando esigenze speciali del paese ne richiedessero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-71

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