StatutoCapo V

Art. 73

In vigore dal 19 set 1890
Qualora il fondo di riserva venisse a diminuire tanto da non formare la somma prevista dalla legge, in tale caso tutti gli utili si devolveranno ad aumento del fondo di riserva e le speciali erogazioni saranno sospese sino alla sua ricostituzione secondo legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo