Statuto›Capo V
Art. 73
In vigore dal 19 set 1890
Qualora il fondo di riserva venisse a diminuire tanto da non formare la somma prevista dalla legge, in tale caso tutti gli utili si devolveranno ad aumento del fondo di riserva e le speciali erogazioni saranno sospese sino alla sua ricostituzione secondo legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-73