Statuto›Capo VII
Art. 77
In vigore dal 19 set 1890
Gl'impieghi in valori industriali consentiti dal precedente e non contemplati dal presente statuto dovranno essere liquidati nel termine di 5 anni.
Il Segretario Il Sindaco
MOSCHELLA. NATOLI.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-77