StatutoCapo VII

Art. 77

In vigore dal 19 set 1890
Gl'impieghi in valori industriali consentiti dal precedente e non contemplati dal presente statuto dovranno essere liquidati nel termine di 5 anni. Il Segretario Il Sindaco MOSCHELLA. NATOLI. Visto d'ordine di S. M. Il ministro di agricoltura, industria e commercio L. MICELI.
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