Regolamento
Art. 63
In vigore dal 21 set 1890
La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca; la conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-63