Regolamento

Art. 59

In vigore dal 21 set 1890
Quelle delle predette carni poste in vendita o ritenute nei siti di deposito che venissero riconosciute dai sanitari guaste od adulterate con sostanze nocive saranno sequestrate e distrutte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-59

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