Regolamento
Art. 62
In vigore dal 21 set 1890
La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grassi di maiali stati dichiarati atti al consumo, restando quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee, ancorchè non nocive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-62