Art. 63
Regolamento

Art. 63

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In vigore dal 21 set 1890
La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca; la conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-63