Regolamento
Art. 123
In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita di paste preparate colle farine di cui all', tinte con colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal ministro dell'interno a termine dell' della legge 22 dicembre 1888, od alterate per cattiva conservazione, ecc.
È permessa la colorazione con sostanze innocue, diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano dichiarate al compratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-123