Regolamento

Art. 125

In vigore dal 21 set 1890
Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi e simili immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati. È pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o che subirono la congelazione, o affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-125

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo