Regolamento
Art. 120
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di farine:
a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni, enumerate all'articolo precedente;
b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificate con polveri estranee;
c) alterate per fermentazione, inacidimento, ecc., o invase da parassiti animali e vegetali;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-120