Regolamento
Art. 118
In vigore dal 21 set 1890
A termine dell' comma e del regolamento per l'esecuzione della legge di sanità pubblica è proibita la vendita dei cereali:
a) oliati, umici, contenenti lolla o sostanze minerali estranee;
b) imbrattati da semi di specie che rendono le farine nocive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo, come il lolio (Lolium temulentum), il niello (Agrostemma Githago), il rafano selvatico (Raphanus raphanistrum), il rinanto (Rinanthus major et minor), il melampiro (Melampirum pratense seu arvense);
c) invasi di crittogame, come la segala cornuta (Claviceps purpurea), il carbone (Ustillago carbo), il verde del granturco (Ustillago maydis) la volpe o ruggine (Tilletia caries, Tilletia levis);
d) guasti da parassiti animali o alterati per processi fermentativi o comunque avariati.
Storico versioni
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