Art. 120
Regolamento

Art. 120

120 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di farine: a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni, enumerate all'articolo precedente; b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificate con polveri estranee; c) alterate per fermentazione, inacidimento, ecc., o invase da parassiti animali e vegetali;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-120