Regolamento
Art. 125
125 / 168In vigore dal 21 set 1890
Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi e simili immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati. È pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o che subirono la congelazione, o affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.
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