Art. 6

In vigore dal 26 ott 1889
Agli ufficiali come sopra destinati presso l'Ospedale succursale è assegnata l'indennità stabilita dall'annessa tabella firmata d'Ordine Nostro dal Ministro della Marina da sostituirsi a quella unita al R. decreto del 26 luglio 1888. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889. UMBERTO. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-6

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