Art. 2

In vigore dal 26 ott 1889
La Direzione di detto spedale succursale è affidata ad un medico capo di 1ª o 2ª classe il quale ha sotto la sua dipendenza immediata: 1 Medico di 1ª classe. 1 Medico di 2ª classe. 1 Commissario di 2ª classe. 1 Farmacista di 2ª o 3ª classe. 1 Capo infermiere. 1 Secondo capo infermiere. 2 Sotto capi. 10 Infermieri di 1ª o 2ª classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-2

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Art. 2 Che dichiara permanente l'Ospedale succursale della R. marina all'isola della Maddalena, e ne fissa le norme per il personale ed il servizio, come dall'annessa tabella. — Testo vigente | Portale Normativo