Art. 2
In vigore dal 26 ott 1889
La Direzione di detto spedale succursale è affidata ad un medico capo di 1ª o 2ª classe il quale ha sotto la sua dipendenza immediata:
1 Medico di 1ª classe.
1 Medico di 2ª classe.
1 Commissario di 2ª classe.
1 Farmacista di 2ª o 3ª classe.
1 Capo infermiere.
1 Secondo capo infermiere.
2 Sotto capi.
10 Infermieri di 1ª o 2ª classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-2