Art. 3

In vigore dal 26 ott 1889
È fatta facoltà al Nostro Ministro della Marina di aumentare temporaneamente in caso di bisogno, di uno o più medici di lª o 2ª classe il personale sanitario di detto Ospedale succursale, con diritto alla indennità di destinazione stabilita a seconda del grado, per i medici fissi contemplati dal presente decreto. Anche il personale della Categoria infermieri può essere aumentato di numero, a seconda del bisogno, per autorizzazione del Comando in Capo del 1° Dipartimento in seguito a proposta del Direttore dell'Ospedale succursale fatta pel tramite della Direzione dell'Ospedale principale del Dipartimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-3

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Art. 3 Che dichiara permanente l'Ospedale succursale della R. marina all'isola della Maddalena, e ne fissa le norme per il personale ed il servizio, come dall'annessa tabella. — Testo vigente | Portale Normativo