Art. 5

In vigore dal 26 ott 1889
Il medico di prima classe e quello di seconda classe, oltre le attribuzioni di medici curanti, prestano, fra loro alternato il servizio d'ispezione nell'Ospedale. Il medico di 1ª classe è inoltre responsabile dell'armamentario, attende all'Ufficio di Segretario della Direzione, alla sorveglianza, disciplina ed istruzione del personale di bassa forza ed invigila con cura speciale alla nettezza e al buon assetto tanto del materiale quanto dei locali dello Stabilimento. Il medico di 2ª classe, oltre alle suindicate attribuzioni, ha pure l'incarico del servizio sanitario presso la compagnia di disciplina della R. Marina di cui tratta il R. decreto 8 aprile 1888 che istituisce la compagnia medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-5

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