Art. 1
In vigore dal 26 ott 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 27 agosto 1883 che approva il Regolamento pel servizio degli Ospedali della R. marina, e quello del 26 giugno 1887 che assegna l'indennità di carica di annue lire 600 agli ufficiali superiori del Corpo sanitario, Direttori degli Ospedali secondari;
Visto il R. decreto 26 luglio 1888 che istituisce provvisoriamente un Ospedale succursale della R. marina all'isola Maddalena;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A datare dal 1° settembre p. v. l'Ospedale succursale della R. marina all'Isola Maddalena è dichiarato permanente e la sua capacità è portata da cinquanta a cento letti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6418#art-1