Statuto

Art. 28

In vigore dal 7 lug 1889
La direzione è autorizzata a tenere un fondo di cassa non superiore a lire 200 ed a far spese d'ordinaria amministrazione non eccedenti le lire 100. Le spese eccedenti tale somma dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla presidenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-28

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