Statuto
Art. 28
In vigore dal 7 lug 1889
La direzione è autorizzata a tenere un fondo di cassa non superiore a lire 200 ed a far spese d'ordinaria amministrazione non eccedenti le lire 100. Le spese eccedenti tale somma dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla presidenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-28