Art. 1

In vigore dal 7 lug 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Vista la domanda del 30 gennaio 1889, presentata dal consiglio direttivo della scuola tecnico-letteraria femminile di Milano per ottenere l'erezione in ente morale della scuola medesima, e l'approvazione del relativo statuto organico; Considerato che la scuola di cui trattasi, fondata nel 1870 per iniziativa di alcuni benemeriti insegnanti, si propone un fine altamente utile quale è quello di dare alle giovinette uscite dalle classi elementari un compimento di coltura e la pratica di alcune professioni ed industrie; Considerato che lo Stato, la provincia, il comune la camera di commercio, la cassa di risparmio di Milano ed altri enti locali concorrono con annui assegni al mantenimento della scuola predetta, al cui prospero svolgimento contribuisce pure un' eletta classe di persone sia con elargizioni in danaro sia coll'opera personale di vigilanza e di gratuito insegnamento; Considerato che la scuola ha sede in ben adatti locali concessi gratuitamente dal Municipio e che mercè le economie fatte sugli annui bilanci ha potuto accumulare un patrimonio di oltre L. 20,000; Visto lo statuto organico che governa l' istituzione e ritenutolo corrispondente agli intenti della medesima; Visto l' del codice civile; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La scuola tecnico letteraria femminile fondata in Milano nell'anno 1870 è eretta in ente morale ed è approvato il suo statuto organico in data 25 novembre 1888, composto di 29 articoli, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1889. Reg. 169. Atti del Governo a f. 41. Mandillo. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Miceli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo