Statuto

Art. 27

In vigore dal 7 lug 1889
Nessun prelevamento od esazione potrà essere fatta dal cassiere, se non dietro mandato od autorizzazione firmata dal presidente o vice-presidente e dal segretario, ovvero dal presidente o vice presidente e dal direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-27

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