Statuto
Art. 23
In vigore dal 7 lug 1889
Per la validità dell'assemblea generale si richiede l' intervento di almeno la metà dei soci benemeriti residenti in Milano. Scorsa mezz'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea si riterrà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-23