Statuto
Art. 20
Benemeriti.
In vigore dal 7 lug 1889
Sono soci benemeriti:
I. I membri del Consiglio;
II. I docenti della scuola;
III. Le patronesse;
IV. Tutti coloro che a giudizio del Consiglio avranno efficacemente cooperato allo incremento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-20