Statuto

Art. 20

Benemeriti.

In vigore dal 7 lug 1889
Sono soci benemeriti: I. I membri del Consiglio; II. I docenti della scuola; III. Le patronesse; IV. Tutti coloro che a giudizio del Consiglio avranno efficacemente cooperato allo incremento della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-20

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