Statuto
Art. 17
Insegnanti.
In vigore dal 7 lug 1889
L'insegnamento in massima è impartito gratuitamente; il Consiglio però, sentito il parere della direzione, potrà deliberare una retribuzione da corrispondersi ai docenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-17