Statuto
Art. 13
In vigore dal 7 lug 1889
Ove un membro nel Consiglio mancasse per tre volte consecutive alle adunanze consigliari senza preavviso e giustificazione dell'assenza, si riterrà dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-13