Statuto

Art. 10

In vigore dal 7 lug 1889
Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente, due vicepresidenti effettivi e il segretario. I membri del Consiglio durano in carica tre anni: nel primo e nel secondo anno verranno estratti a sorte i nomi di tre cessanti, i quali potranno essere rieletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-10

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