Statuto

Art. 5

Entrate della scuola.

In vigore dal 7 lug 1889
Le entrate della scuola consistono nei proventi delle tasse d' iscrizione, nel ricavo della vendita dei lavori fatti dalle scolare per conto della istituzione, in sussidi e in eventuali elargizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-5

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